LEGAMBIENTE VOLONTARIATO
AGEVOLAZIONI FISCALI E NORMATIVE PER LE ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO
Attività commerciali: le attività commerciali dei gruppi di volontariato (vendite, servizi, convenzioni, ecc.)
sono definite "marginali" rispetto alle attività istituzionali; i proventi che derivano da queste sono esenti
da ogni imposizioni fiscali( imposta sul reddito, IVA ecc.).
Bilanci: le organizzazioni di volontariato non sono obbligate a tenere le scritture contabili con le relative dichiarazioni.
Il bilancio viene controllato ed approvato solo dall’assemblea dei soci. E’ previsto un parere obbligatorio da parte
di revisori dei conti quando il bilancio supera i due miliardi annui.
Liberalità: Enti, imprese ed eventuali sottoscrittori possono dedurre (in parte) dal reddito imponibile i contributi
e i finanziamenti. E’ sufficiente allegare alla denuncia dei redditi la ricevuta del versamento sul c.c.p. o c.c.
intestati all’organizzazione di volontariato.
Lasciti ed eredità: i gruppi di volontariato possono ricevere lasciti ed eredità pur non essendo "associazioni riconosciute".
Imposta sulle successioni e donazioni: i trasferimenti alle organizzazioni di volontariato non sono soggetti ad imposta.
Imposta sugli spettacoli: le organizzazioni di volontariato ne sono esenti per le attività che possono essere considerate occasionali.
Imposta di bollo: completa esenzione. Tale beneficio è importante per la gratuità degli atti costitutivi, per
l’acquisto di beni ( automezzi, immobili ), o per cause di costituzione di parte civile particolarmente onerose.
Tasse sulle concessioni governative: le organizzazioni di volontariato ne sono totalmente esenti.
Crediti scolastici: l’attività svolta in associazioni di volontariato, debitamente attestate dal presidente,
vengono riconosciute come crediti scolastici.
Protezione civile: l’iscrizione nei registri regionali delle organizzazioni di volontariato è condizione
indispensabile per poter operare nella Protezione civile.