FEDERAZIONE NAZIONALE
LEGAMBIENTE VOLONTARIATO
LEGAMBIENTE VOLONTARIATO
CONCESSIONE DI IMMOBILI PUBBLICI
CONCESSIONE IN COMODATO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA
PER APS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO
Legge 383/2000 art.32 comma 1 :
Lo Stato, le regioni, le provincie e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili
di loro proprietą, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale
e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266, per lo svolgimento
delle loro attivitą istituzionali.