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FEDERAZIONE NAZIONALE
LEGAMBIENTE VOLONTARIATO

CONCESSIONE DI IMMOBILI PUBBLICI

CONCESSIONE IN COMODATO DI IMMOBILI DI PROPRIETA' PUBBLICA
PER APS E ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO

pulsante per pdf Legge 383/2000.pdf

Legge 383/2000 art.32 comma 1 :
Lo Stato, le regioni, le provincie e i comuni possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietą, non utilizzati per fini istituzionali, alle associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato previste dalla legge 11 agosto 1991, n.266, per lo svolgimento delle loro attivitą istituzionali.